Liceo Scientifico Bruno Touschek Grottaferrata (RM)
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DIC
2011

Comunicazione n. 60

Comunicazione Vigilanza
                                                       
 
Comunicazione n.60                                                         Grottaferrata, 06/12/2011                       
 
                                                                                              Al Personale tutto
                                                                                              Al DSGA
Oggetto : Comunicazione Vigilanza
 
 
Su proposta del Responsabile SPP, A. Rosati, acquisito il parere positivo del Responsabile di Sistema, A. Lanzillotta, verificato, con l’ausilio del RSPP, il quadro normativo di riferimento [norme relative alla natura giuridica ed all’organizzazione del sistema scolastico (Testo unico 165/2001 - DLgs 297/94; DPR n. 275/99), al contratto di lavoro del personale (CCNL Quadriennio Giuridico 2006/09); alla responsabilità civile connessa alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048); ed a quella riguardante gli obblighi organizzativi e di controllo (Codice Civile art 2043; art. 2051)], si riportano le istruzioni vigenti nell’istituto relative all’accoglienza e vigilanza degli allievi nei diversi momenti della giornata didattica.
 
Accoglienza e vigilanza allievi
Istruzioni operative
La presente istruzione operativa definisce le modalità adottate per l’accoglienza dell’utenza e la vigilanza degli allievi per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Essa ha lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli allievi la piena tutela della salute e della sicurezza.
 
Orario
   L’accesso alle aule avviene al suono di campana alle ore 8.15, è auspicabile prevedere    almeno 5 minuti per
   l’accoglienza (giustificazioni e registrazioni assenze) per poi iniziare la lezione.
E’ consentito l'ingresso fino alle ore 8.25 per gli studenti autorizzati per motivi di trasporto pubblico.
L’uscita, in dipendenza dell’orario giornaliero della classe, avviene alle ore 12.15 (4 ore), alle ore 13.15 (5 ore) oppure alle ore 14.14 (6 ore)
 
Vigilanza durante l’intera attività didattica
Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli allievi durante la loro permanenza nell’Istituzione Scolastica (edificio ed eventuali pertinenze esterne). La vigilanza va espletata senza soluzione di continuità, con particolare attenzione ai momenti dell’ingresso, cambi orari, ricreazione ed uscita.
Compiti dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nella classi l’alternanza dei Docenti , per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi).
A tal fine i collaboratori Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i colleghi ed il responsabile del servizio.
 
Compiti dei docenti
L’insegnante ha l’obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono affidati (gruppo classe, interclasse, piccolo gruppo) per tutta la durata del suo servizio.
Consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsiai servizi igienici, al di fuori del tempo della ricreazione, solo in casi eccezionali (salvo richieste giustificate formalmente dal genitore) e non più di un alunnoalla volta, valutando se l’allievo ha le abilità necessarie per auto tutelarsi da eventuali situazioni di pericolo.
Nel caso in cui per la vigilanza dell’allievo ritenga di dover ricorrere all’ausilio del collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell’area/piano di competenza, richiamarne l’attenzione e riceverne la disponibilità.
E’ fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione.
In caso di necessità il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell’area/piano dell’edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.
Il Docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: palestra, laboratori, biblioteca, aula magna ecc.
 
Accoglienza/Ingresso allievi
Il direttore dei “Servizi generali e amministrativi” allo scopo di garantire la vigilanza, disporrà la presenza dei collaboratori scolastici all’ingresso delle diverse aree/piani di servizio curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza nell’area di pertinenza.
Compiti dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all’orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario d’ingresso.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo classe per l’assegnazione ad altri docenti.
Compiti dei docenti
L’insegnante ha l’obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del proprio gruppo classe.
In caso di ritardo o di assenza deve darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla dirigenza.
E’ fatto obbligo di non consentire, favorire o promuovere l’allontanamento degli allievi dall’aula, con espresso divieto di procedere all’allontanamento di allievi dall’aula per motivi disciplinari.
 
Cambi orari/avvicendamento docenti
La definizione dell’orario delle lezioni, nonostante i vincoli (criteri didattici, docenti su più corsi e su classi sia del biennio che del triennio, contenimento del numero di ore “di buco” per i docenti), comunque consente nella gran parte delle situazioni  l’avvicendamento del personale docente nel rispetto dell’obbligo di vigilanza senza soluzione di continuità.
 
 
Compiti dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.
Se necessario, per consentire l’avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta degli stessi, nella vigilanza di un gruppo classe/gruppi classe della stessa area.
Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla classe/area finché non saranno giunti gli insegnanti in servizio nell’ora successiva.
Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo ed all’inizio delle lezioni o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza. In caso di ritardo/assenza dei docenti, non annunciati dagli stessi, i coll. scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla dirigenza.
Compiti dei Docenti
L’insegnante, al termine dell’ora, qualora abbia terminato il proprio servizio attenderà l’arrivo del collega che lo deve sostituire; in caso contrario, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recherà  il più celermente possibile nell’aula in cui è programmata la lezione successiva. Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.
 
Ricreazione
E’ il momento in cui gli allievi vengono a trovarsi divisi tra aula, aree di transito, cortile esterno e servizi igienici richiedendo pertanto una maggiore attenzione nell’obbligo di vigilanza.
E’ vietato utilizzare le uscite d’emergenza per raggiungere l’area del cortile esterno destinata alla ricreazione.
Compiti dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni nell’area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.
Compiti dei Docenti
La vigilanza degli allievi avviene per aree secondo il piano indicato in una specifica comunicazione precedente.
Nei limiti del possibile l’uscita degli allievi dall’aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.
 
Uscita
Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili nelle aree di transito  i docenti avranno cura di far uscire le classi utilizzando, con il criterio della vicinanza, le tre scale principali e le corrispondenti uscite. E’ vietato utilizzare le scale d’emergenza.
Compiti dei collaboratori scolastici
Il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso dovrà aprire tutte le porte e posizionarsi presso l’uscita con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.
Gli altri collaboratori scolastici vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza
 
Compiti dei Docenti
E vietato far uscire il gruppo classe dall’aula prima del suono della campanella.
Al termine delle lezioni i gruppi classe verranno accompagnati, fino al portone/cancello di uscita dell’istituzione scolastica dall’insegnante dell’ultima ora di attività. L’ipotesi di far uscire gli allievi senza la riconsegna diretta ai genitori o delegati è subordinata, solo perché gli studenti di questa scuola hanno almeno 14 anni, previa sottoscrizione, da parte dei genitori o affidatari degli allievi, dell’apposita richiesta presente sul modulo di iscrizione, richiesta contenente l’assicurazione circa le abilità dell’allievo necessarie per raggiungere l’abitazione in un tragitto privo di situazioni di pericolo da cui non siano in grado di auto tutelarsi.
 
Vigilanza in caso di temporanea assenza del docente
 
E' vietato agli insegnanti di lasciare incustodita la sezione/ classe durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali (malore dell’insegnante o di un alunno, convocazione urgente dalla segreteria).
Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca provvederà a incaricare un collaboratore scolastico o un collega di una classe vicina affinché vigili sulla classe sino al suo ritorno, limitando l’assenza al tempo strettamente necessario.
Compiti dei Collaboratori Scolastici
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal “Profilo professionale” (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni
 
In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico o gli insegnanti delle classi viciniori devono provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione.
In mancanza di un supplente i collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti per distribuire nel miglior modo possibile gli alunni nelle varie classi.
Per la scuola secondaria si provvede alla sostituzione, mediante l’utilizzo di insegnanti disponibili.
Quando questo non fosse possibile, la classe scoperta verrà suddivisa in gruppi che andranno stabiliti all’inizio dell’anno scolastico.
I  docenti hanno l’obbligo di accogliere gli alunni affidati per suddivisione delle classi “scoperte” a causa dell’assenza di un docente assumendo la  responsabilità dei medesimi al pari di quella dei propri allievi.
Sarà buona prassi segnalare sul registro o su apposito modulo allegato al registro la loro presenza degli allievi affidati nell’occasione.
 
Visite guidate/Viaggi d’istruzione
 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori  (C.M. n. 291/92).
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato,  in
 
 
aggiunta al numero di accompagnatori incaricati, un ulteriore docente accompagnatore  o un assistente qualificato fino a due alunni disabili.  
Ai Docenti accompagnatori, non è consentito abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per il periodo notturno, nell’impossibilità di una vigilanza diretta, appare necessaria la scelta di sistemazioni in hotel che abbiano un costante controllo degli ingressi, ferma restando una vigilanza non diretta degli accompagnatori e, in caso di necessità, la loro agevole reperibilità per il tramite del alberghiero.
Per la partecipazione degli allievi minorenni è necessario acquisire sempre il consenso scritto da parte dei genitori, in tale consenso va fatto esplicito riferimento all’impossibilità di vigilare direttamente gli allievi dopo il loro accompagnamento nelle stanze d’albergo assegnate per il riposo notturno e della corresponsabilità del genitore, per danni a persone o cose, nell’ambito della “culpa in educando”.
 
Per tutto quanto non espressamente riportato si fa riferimento alle norme vigenti, ai regolamenti di istituto ed alle precedenti comunicazioni.
 
                                                                                                 
 
 
                                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                            Preside A.Cardillo